Ritengo che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto. Cosa devo fare?
Se si ritiene che l’addebito del canone nella fattura elettrica non sia corretto è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica). In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
L’Agenzia delle entrate effettuerà successivamente riscontri sulle singole posizioni. Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Ho ricevuto la fattura elettrica senza l’addebito del canone TV. Cosa devo fare?
Dal 2016 il canone è addebitato sull’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva. In caso contrario, l’importo dovuto deve essere versato utilizzando il modello F24. I codici tributo da inserire nel modello sono: “TVRI” (per rinnovo abbonamento); “TVNA” (per nuovo abbonamento).
Siamo marito e moglie, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica da anni, disponiamo di più abitazioni e ciascuno di noi è titolare di una utenza elettrica per uso domestico residente: perché troviamo l’addebito su entrambe le fatture elettriche?
Perché il canone è automaticamente addebitato sulle utenze elettriche di tipo domestico residenziale (si ricorda che non dovrebbe sussistere più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale nell’ambito di una stessa famiglia anagrafica).
Tuttavia, poiché il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, per evitare il doppio addebito è necessario compilare il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati (la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento); se questa è avvenuta in una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, si può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
La corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in
eccesso con l’apposito modello ‘Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”.
Se, quindi, il canone è già stato pagato, anziché presentare la dichiarazione sostitutiva di cui al quadro B e richiedere poi il rimborso per gli anni precedenti, è possibile presentare la sola istanza di rimborso indicando come causale il codice 4. In tal caso nel campo “data inizio” va indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio appartenenza alla stessa famiglia anagrafica). Se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza di rimborso), nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.
Se il campo “data fine” non è compilato, la richiesta di rimborso presentata con motivazione codice 4 vale come dichiarazione sostitutiva per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al richiedente del rimborso in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
Ho ereditato un appartamento nel quale l’utenza elettrica è ancora intestata al deceduto: il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata a me che su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Per evitare l’addebito sull’utenza ancora intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando nell’apposita sezione il suo codice fiscale quale soggetto che già paga il canone mediante addebito sulla propria utenza e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo “data inizio”, va indicato il giorno del decesso. Se questo è avvenuto in una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione. La dichiarazione sostitutiva ha effetto per il canone dovuto in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno. Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Sono famigliare di intestatario di utenza elettrica ed erede di soggetto defunto senza conviventi cui è ancora intestata una utenza elettrica. Il canone è stato addebitato sia sulla fattura elettrica intestata al mio famigliare, sia su quella intestata al defunto. Cosa devo fare?
Per evitare l’addebito sull’utenza ancora transitoriamente intestata al deceduto è necessario che lei compili il Quadro B della dichiarazione sostitutiva in qualità di erede, indicando come codice fiscale da addebitare il codice fiscale del suo famigliare intestatario dell’utenza elettrica e nel campo “data inizio” la data da cui ricorrono i presupposti attestati. Nel suo caso, nel campo “data inizio”, va indicato il giorno del decesso. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Sono titolare di due utenze elettriche residenti, e il canone è stato addebitato su entrambe. E’ corretto? In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, si suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale presenti nei due contratti siano aggiornati. Le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto sono indicate nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.
Sono titolare di due contratti elettrici residenti: su quale mi verrà addebitato il canone?
In generale non si dovrebbe essere titolari di più di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Il canone verrà addebitato sul contratto della tipologia “clienti residenti” (D2) ove l’altro sia della
tipologia “altri clienti domestici” (D3). Qualora invece i contratti fossero entrambi della tipologia “clienti residenti” (D2), verrà addebitata la fornitura con attivazione più recente.
Sono titolare di una utenza elettrica residente e di una utenza elettrica non residente. Su quale fattura viene addebitato il canone?
Il canone è addebitato esclusivamente sull’utenza di tipo residenziale.
Ho attivato una nuova utenza elettrica: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L’importo dell’addebito è desumibile dalla tabella n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 – pdf. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove saranno addebitate le rate già scadute. Si ricorda, che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo totale risultante dalla tabella 2 di pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal caso, l’eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Ho attivato una nuova utenza elettrica, ma non detengo tv: cosa debbo fare per evitare l’addebito del canone?
Deve compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura.
Ho disattivato una utenza elettrica residente in corso d’anno e non attiverò alcuna nuova utenza elettrica residente nel corso dello stesso anno. Nella fattura a conguaglio mi verranno addebitate tutte le rate di canone mancanti sino a fine anno?
No. La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
Ho cambiato impresa elettrica (switch): devo comunicare qualcosa ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch?
No. Le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
Ho volturato l’utenza elettrica ad un terzo, e non ne attiverò una nuova entro la fine dell’anno: come potrò pagare la somma corrispondente alle rate mancanti per coprire il canone annuo?
La somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante pagamento con il modello F24.
Mi è stato volturata una utenza elettrica in corso d’anno: da quando è addebitato il canone?
Il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura. L’importo dell’addebito è desumibile dalla tabella
n.4 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 – pdf. L’addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, nella quale saranno addebitate le rate scadute. Si ricorda che se il televisore era già posseduto prima dell’attivazione dell’utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore per l’importo totale risultante dalla tabella 2 di pagina 7 della Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In tal caso, l’eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Nella fattura di gennaio mi è stata addebitata una somma superiore alla rata di canone relativa al mese di gennaio. Come mai?
Nel caso in cui l’attivazione dell’utenza elettrica sia avvenuta successivamente al 30 settembre dell’anno precedente le rate dovute da ottobre a dicembre vengono addebitate nella prima fattura dell’anno successivo.
Ho attivato una utenza elettrica residente per una nuova abitazione, ed al contempo ho variato l’utenza relativa alla vecchia abitazione, divenuta seconda casa, da “residente” a “non residente”. Il canone mi verrà addebitato su entrambe?
No, perché per ogni contribuente il canone è addebitato una sola volta e l’addebito non riguarda le utenze elettriche domestiche non residenti.
Prima del 2016 avevo inviato una disdetta dell’abbonamento tv all’Ufficio Canone TV. Come mai mi è stato addebitato il canone nella fattura elettrica?
Perché dal 1 gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo. Per superare tale presunzione è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il relativo quadro A della dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (reperibile nel sito dell’Agenzia).
Ho presentato la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio 2019, ma nella prima fattura elettrica dell’anno mi è stato comunque addebitato il canone tv relativo al mese di gennaio. Cosa devo fare?
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione trasmessa entro il 31 gennaio ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento. Tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone TV avviene già dal mese di gennaio 2019, è stato possibile evitare il primo addebito solo per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (Si veda, al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2017 – pdf).
In questi casi è possibile il pagamento della sola quota energia: il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l’imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica).
In mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Se, invece, è stato già effettuato il pagamento della fattura, si potrà richiedere il rimborso del canone TV con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2016.
In caso di contratto “non richiesto”, l’utente è tenuto al pagamento del canone tv addebitato nella fattura elettrica?
Per contratto non richiesto si intende il contratto per la fornitura di energia elettrica che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, o che ritiene di aver stipulato in seguito a una pratica commerciale scorretta dell’agente di vendita che lo ha contattato telefonicamente o in un luogo diverso dagli uffici commerciali del venditore (fonte www.autorita.energia.it).
In presenza di un contratto non richiesto, gli importi addebitati nelle relative fatture, sia a titolo di energia elettrica sia a titolo di canone TV, non sono dovuti. Tuttavia, se il contribuente è comunque tenuto al pagamento del canone TV e il tributo non è addebitato su un’altra utenza elettrica, il versamento deve essere autonomamente effettuato mediante modello F24.