Un consumatore che decide di cambiare il fornitore di energia elettrica si deve occupare unicamente di sottoscrivere il nuovo contratto.

È compito del fornitore che subentra sia comunicare la volontà di recesso del cliente al vecchio fornitore, che gestire la richiesta da un punto di vista amministrativo e tecnico. Per il consumatore si tratta quindi di un processo semplicissimo, che in genere si completa senza ulteriori interventi da parte sua, se non la firma del contratto.

Ecco come si fa per cambiare fornitore di gas metano

La liberalizzazione ha introdotto una separazione tra la figura del distributore e quella del fornitore:

  • Il distributore è la società che si occupa della gestione e della manutenzione della rete fisica dell’energia presente nel proprio territorio. Viene incaricato dall’ente locale di lavorare affinché il gas arrivi agli utenti.
  • Il fornitore è invece l’azienda che vende l’energia, che si tratti di energia elettrica o gas. È detto anche venditore ed è la società con cui si stipula un contratto e che emette le bollette.

    Il cambio di fornitore ovviamente non pregiudica l’erogazione della corrente elettrica, che peraltro avviene sempre attraverso l’infrastruttura del distributore di zona. Non subirai quindi alcuna interruzione di corrente nel corso del processo.

    Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

    Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.

    I cambi venditore vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Ad esempio, per ottenere il cambio venditore l’1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all’1 marzo.

    Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

    La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

    I documenti da presentare per fare il cambio di gestore dell’energia elettrica

    Ecco quali informazioni e documenti bisogna fornire al nuovo fornitore per emettere il contratto:

  • Un documento d’identità in corso di validità;
  • Il codice fiscale e/o eventuale PIVA;
  • Il codice PDR, che si trova sulla prima pagina della bolletta del fornitore attuale;
  • Una bolletta del fornitore attuale;
  • Il codice IBAN, se si ha intenzione di attivare la domiciliazione bancaria

    Quali costi vengono applicati?

    La maggior parte delle compagnie elettriche del mercato libero propone un cambio di fornitura a costo zero per i nuovi clienti, proprio per incentivarli ad aprire un contratto con loro. Potrebbe però essere richiesto di versare un deposito cauzionale se non si utilizza la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento. Tale deposito sarà addebitato nella prima bolletta e restituito, se non ci sono problemi, alla chiusura del contratto.

    La deliberazione 783/2017/R/com modifica la disciplina del recesso per cambio venditore sia per il mercato dell’energia elettrica che per quello del gas naturale?

    Sì. La deliberazione 783/2017/R/com va ad aggiornare le modalità di invio del recesso per cambio venditore sia per il mercato dell’energia elettrica, sia per quello del gas naturale, facendo coincidere l’invio della richiesta di switching al SII con la comunicazione di recesso per cambio venditore. Le modifiche introdotte dalla 783/2017/R/com sono efficaci a partire dal 15 febbraio 2018 per il mercato dell’energia elettrica e a partire dal 1 novembre 2018, ovvero in concomitanza con l’avvio del processo di switching tramite il SII definito dalla deliberazione 77/2018/R/com, per il settore del gas naturale.

    La deliberazione 783/2017/R/com equipara i termini di preavviso del recesso per cambio venditore tra clienti di piccole dimensioni e tutti gli altri?

    No. La deliberazione 783/2017/R/com non interviene su questo ambito, prevedendo esclusivamente l’equiparazione delle modalità di esercizio del recesso per cambio venditore tra i clienti di piccole dimensioni e i grandi clienti. In particolare, i termini di preavviso del recesso indicati all’articolo 6 del Titolo II Allegato A deliberazione 783/2017/R/com, sono riferiti esclusivamente ai clienti di piccole dimensioni. Per gli altri clienti il termine di preavviso rimane non regolato e lasciato alla libera contrattazione tra le parti.

    Al fine di trasmettere al SII la comunicazione di recesso per conto del cliente finale, il venditore entrante deve inviare un flusso specifico?

    No. Ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 302/2016/R/com (così come modificato e integrato dalla deliberazione 783/2017/R/com) l’invio della richiesta di switching al SII coincide con la comunicazione di recesso che il SII provvede a notificare al venditore uscente. Per tale ragione, nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al SII, la medesima vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale.

    Tra gli obblighi del venditore entrante, in caso di recesso per cambio venditore, permane la comunicazione tramite PEC al venditore uscente?

    No. Dal momento che il recesso viene gestito in maniera centralizzata attraverso il SII, sarà questi a notificare il venditore uscente circa l’imminente perdita del punto a seguito della decisione del cliente finale di cambiare fornitura.

    Cosa accade se la comunicazione di recesso per cambio venditore è inviata al venditore uscente direttamente dal cliente finale?

    La comunicazione di recesso al venditore entrante può essere inviata dal cliente finale esclusivamente nei casi diversi dal cambio venditore. In tali casi il venditore uscente è poi tenuto a procedere alla risoluzione contrattuale, come indicato al Titolo II dell’Allegato B alle deliberazione 487/2015/R/eel per il settore dell’energia elettrica e al Titolo II dell’Allegato B alle deliberazione 77/2018/R/com per il settore del gas naturale. Se, invece, il recesso è finalizzato al cambio venditore, la comunicazione di recesso è implicita nella richiesta di switching formulata al SII dal venditore entrante. In tali casi, pertanto, il venditore uscente deve considerare nulla un’eventuale comunicazione di recesso per cambio venditore ricevuta direttamente dal cliente finale.

    Cosa succede se per qualche motivo non si dovesse concretizzare uno switching?

    Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la richiesta di switching abbinata alla comunicazione di recesso, il POD/PDR continua a rimanere nella titolarità del venditore uscente. Nei casi in cui il SII abbia già notificato il recesso per cambio venditore al venditore uscente, l’annullamento dello switching determina la rettifica del recesso: il venditore uscente continuerà pertanto a mantenere la titolarità del punto.

    Come si conciliano il rispetto dei tempi minimi di preavviso per l’invio del recesso al venditore uscente con quelli, regolati, del processo di switching?

    La richiesta di switching, che implicitamente include la comunicazione di recesso per cambio venditore, deve essere inviata al SII entro il termine ultimo del 10 del mese antecedente la decorrenza dello stesso. Questa tempistica coincide anche con i tempi minimi di preavviso che devono essere garantiti ai clienti di piccole dimensioni per l’esercizio del diritto di recesso. Conseguentemente, anche formulando una richiesta di switching l’ultimo giorno disponibile, vi è coerenza rispetto alle tempistiche minime di preavviso per il recesso per cambio venditore. Per gli altri clienti il venditore entrante deve operare nel rispetto dei tempi minimi di preavviso liberamente negoziati in sede contrattuale, generalmente superiori rispetto a quelli stabiliti per i clienti di piccole dimensioni, inviando una richiesta di switching in un tempo congruo con tali tempistiche di recesso: in tali casi la richiesta di switching potrà indicare una data di decorrenza anche di molto successiva rispetto al primo del mese immediatamente successivo.

    In caso di recesso per cambio venditore, il venditore uscente ha la possibilità di conoscere le generalità del venditore entrante?

    No. Con il nuovo processo con gestione centralizzata attraverso il SII non sarà più possibile per il venditore uscente conoscere le generalità del venditore entrante: questa informazione è ritenuta infatti non rilevante e non strettamente necessaria al venditore uscente per espletare i suoi obblighi residui verso il cliente che ha manifestato volontà di cambiare venditore.