Il fornitore esercita la cessazione amministrativa rispetto al cliente moroso, allorché quest’ultimo continua a non pagare le bollette nonostante i solleciti o la sospensione della fornitura per morosità. In più, stando all’art. 16 Deliberazione 29 luglio 2004, il fornitore può avviare la pratica di cessazione amministrativa del contratto quando un cliente, trasferitosi in un nuovo appartamento, necessita di
intestarsi il contatore sospeso per morosità dell’inquilino precedente. Solo dopo la cessazione amministrativa del contratto, infatti, il cliente in questione potrà riattivare il contatore con qualsiasi fornitore, tramite la pratica di subentro.