A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
1° fascia fino a 120 mc
2° fascia da 121 mc a 480 mc
3° fascia da 481 mc a 1560 mc
4° fascia oltre 1560 mc
L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
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Imposte di consumo (ACCISA), espressa in Euro/mc, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo;
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Addizionale regionale, espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo
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I.V.A, imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale). Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise. E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.
Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
ACCISA RIDOTTA PER LA FORNITURA DI GAS ALLE IMPRESE
Il D.lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise) stabilisce che il consumo di gas naturale è soggetto ad accisa erariale ed alla relativa addizionale regionale.
L’importo dell’accisa indicato nelle fatture/bollette è differenziato a seconda che si tratti di fornitura gas per uso civile piuttosto che per usi industriali/commerciali e, in particolare: Accisa per uso civile:
- per consumi fino a 120 metri cubi annui: € 0,038 per metro cubo;
- per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: € 0,135 per mc;
- per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: € 0,12 per mc;
- per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: € 0,15 per mc. Accisa ridotta per uso industriale/commerciale:
- per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui: € 0,012498 per mc;
- per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui: € 0,0074988 per mc
AMBITO SOGGETTIVO APPLICAZIONE ACCISA RIDOTTA
L’applicazione dell’accisa ridotta è prevista per le seguenti casistiche di utilizzo del gas metano:
- attività industriali produttive di beni e servizi
- attività artigianali
- attività agricole
- attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio – dal 03/10/06
- attività di intermediazione commerciale (es. agenti e procacciatori) – dal 03/10/06
- attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili) – dal 03/10/06
- attività svolte nel settore alberghiero e negli esercizi di ristorazione
- esercizio di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro
- esercizio di attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
Sono, invece, escluse dall’agevolazione fiscale le seguenti categorie:
- attività di servizio (es. assicurazioni)
- sale da ballo e discoteche
- liberi professionisti
- studi medici e dentistici
- edifici pubbliciAMBITO OGGETTIVO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTAIn merito al corretto inquadramento degli “usi civili”, l’art. 26, c.2, del D.lgs. 504/1995 precisa che “Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti,
dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.
Nella risoluzione n. 1 del 14 giugno 2004, l’Agenzia delle Dogane riconosce al contribuente la possibilità di applicare l’aliquota agevolata per usi industriali, non solo per i locali in cui si svolgono le prestazioni effettuate a fini produttivi, ma anche per quelli in cui si svolgono attività connesse, purché ubicati all’interno del recinto delle imprese (c.d. criterio del recinto aziendale). ESEMPIO DI RISPARMIO CON ACCISA RIDOTTA
In un’azienda con consumo annuo di 7.000 metri cubi, si possono verificare due diverse ipotesi di fatturazione, a seconda che sia stata richiesta o meno l’accisa agevolata:
- fatturazione senza accisa agevolata (uso civile)
SCAGLIONE
ACCISA
CONSUMI
TOTALE
Scaglione
Da Smc
A Smc
€/Smc
Smc
€
1
0
120
0,0380 €
120
4,56 €
2
121
480
0,1350 €
360
48,60 €
3
481
1560
0,1200 €
1080
129,60 €
4
1561
5000
0,1500 €
5440
816,00 €
TOTALE
7000
998,76 €
- fatturazione con accisa agevolata (uso industriale / commerciale)
SCAGLIONE
ACCISA
CONSUMI
TOTALE
Scaglione
Da Smc
A Smc
€/Smc
Smc
€
1
0
1200000
0,012498 €
7000
87,49 €
TOTALE
7000
87,49 €
- fatturazione senza accisa agevolata (uso civile)
-
Pertanto, con l’accisa agevolata, il risparmio annuo ammonta a € 911.17