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Deposito Cauzionale Art. 12.1 del T.I.V.
Si tratta di una vera e propria caparra che il fornitore richiede al cliente per tutelarsi contro situazioni di morosità. Trattandosi di un deposito, è una somma di denaro che l’utente ha diritto a vedersi restituire una volta che deciderà di recidere il contratto, rispettando ogni aspetto dello stesso.
Il contributo viene solitamente richiesto in concomitanza con la prima bolletta, quando il pagamento delle fatture viene effettuato tramite bollettino postale.
Il contributo non viene invece richiesto se il cliente sceglie il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Il pagamento tramite IBAN rappresenta una garanzia in più per il fornitore, che decide quindi di non addebitare il deposito.
Il fornitore può chiedere il deposito per:
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- Un nuovo allaccio
- La riattivazione di un contatore con un subentro
- Un cambio di fornitore di energia elettrica o gas (fornitore entrante)
- Una voltura, e quindi cambio intestatario del contratto
- Per la somma di denaro da corrispondere al provider, l’ARERA fa un importante distinzione tra Mercato Libero e Tutelato.
Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso.
Il venditore può richiedere al cliente un DEPOSITO CAUZIONALE di:
- 40 euro per consumi fino a 500 standard metri cubi/anno;
- 90 euro per consumi da 500 a 1.500 standard metri cubi/anno;
- 150 euro per consumi da 1.500 fino a 2.500 standard metri cubi/anno;
- 300 euro per consumi da 2.500 fino a 5.000 standard metri cubi/anno;
- una somma pari a una mensilità di consumo medio annuo per i consumi di oltre 5.000 standard metri cubi/anno.
Per chi invece sceglie il Mercato Libero, tutto dipende dal tipo di contratto stipulato perché il fornitore può richiedere il pagamento del deposito solo se lo prevede il contratto stipulato.
Informazioni sul Deposito Cauzionale
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Il deposito cauzionale è obbligatorio Titolo II del TIMOE
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Se la fattura scaduta è inferiore al deposito cauzionale, sulla stessa non può essere costituita mora.
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Se non si versa il deposito cauzionale, la distribuzione, su richiesta della società di vendita, può sospendere la fornitura. Titolo II del Timoe
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Il Deposito Cauzionale, qualora non venga pagato, potrà essere addebitato sulla fattura successiva al doppio del valore.
Esempio:
1° Fattura addebitati € 40,00 – > NON SALDATA; 2° Fattura addebitati € 80,00. -> Art.12.7 del TIV
Deposito cauzionale: casi in cui non viene restituito
Sono situazioni particolari che riguardano mancati adempimenti del consumatore verso il contratto, quindi parliamo di morosità o cessazione del contratto che non rispetta i tempi previsti.
Deposito cauzionale: casi in cui non viene richiesto
Il deposito cauzionale non è richiesto per tutti i contratti. A prescindere dalla natura del contratto (utenza domestica o business), la caparra non verrà richiesta quando il cliente sceglie di stipulare un contratto con domiciliazione bancaria o postale.
Questo perché il fornitore – con questa modalità di pagamento diretta – non ha la necessità di chiedere una cauzione essendo autorizzato al prelievo per il pagamento delle fatture emesse per l’energia elettrica o il gas.